Dichiarazione di nascita
Scheda del servizio
DICHIARAZIONE DI NASCITA
La dichiarazione di nascita può essere resa:
Per i genitori uniti in matrimonio:
• da uno dei due genitori o da entrambi;
• da un loro procuratore speciale;
• dal medico/ostetrica che ha assistito al parto;
• da una persona che ha assistito al parto.
Per i genitori non uniti in matrimonio:
• dalla sola madre che intende riconoscere il figlio;
• dal padre e dalla madre congiuntamente, se intendono riconoscere entrambi il figlio;
• dal solo padre se la madre non intende essere nominata.
La donna che decide di non essere nominata come madre del neonato, deve manifestare la sua volontà all'Ostetrica che le presta assistenza medica, oppure, prima del parto, deve riferire la sua scelta all'Assistente Sociale della Clinica Ostetrica. La donna, così facendo, non compie un reato ma, al contrario, tutela il neonato e se stessa.
Nota bene: il figlio naturale può essere riconosciuto dai propri genitori, anche se già uniti in matrimonio con altra persona all'epoca del concepimento.
Quando fare la dichiarazione
- entro 10 giorni dalla nascita se viene resa all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di nascita o di residenza della madre;
- entro 3 giorni dalla nascita se viene resa presso la Direzione Sanitaria dell'Ospedale o della Casa di Cura in cui è avvenuta la nascita.
In quest'ultimo caso la dichiarazione di nascita sarà poi trasmessa al Comune di residenza (della madre).
Se la dichiarazione è fatta dopo più di dieci giorni dalla nascita, l'Ufficiale dello Stato Civile può riceverla solo se vengono espressamente indicate le ragioni del ritardo; del ritardo viene in ogni caso data segnalazione al Procuratore della Repubblica.
Attribuzione del nome al neonato italiano
Può essere attribuito un solo nome, che deve necessariamente corrispondere al sesso del bambino. Il nome può essere composto da più elementi onomastici, fino ad un massimo di tre; in questo caso, il nome composto verrà riportato con tutti i suoi elementi nelle certificazioni di stato civile e di anagrafe, nonché nei documenti del bambino.
Nel caso siano imposti due o più nomi separati da virgola, negli estratti e nei certificati rilasciati dall'ufficiale dello stato civile e dall'ufficiale di anagrafe verrà riportato solo il primo dei nomi (comma 2 dell'art. 35 novellato D.P.R. n.396/2000).
Attribuzione del cognome al neonato italiano
Dal 27 aprile 2022, è possibile scegliere il cognome del figlio tra quello paterno, materno o attribuire il doppio cognome nell’ordine dei medesimi concordato (sentenza della Corte Costituzionale n. 131/2022).
Al momento della dichiarazione di nascita, o dell'adozione, l'Ufficiale dello Stato civile dovrà accogliere la richiesta dei genitori che, di comune accordo, intendono attribuire il cognome scelto.
Per i figli nati nel matrimonio, i coniugi possono presentarsi davanti all'Ufficiale di Stato Civile per rendere congiuntamente la dichiarazione di scelta del cognome. In caso di impossibilità di uno dei due genitori a comparire, è necessario presentarsi muniti del modulo con la richiesta di attribuzione del cognome firmata da entrambi i genitori che manifesta la volontà all'attribuzione del cognome al figlio. Alla dichiarazione dovrà essere allegata la fotocopia di un documento d'identità valido del genitore assente.
Per i figli nati fuori dal matrimonio i genitori devono presentarsi entrambi al fine di effettuare il riconoscimento e manifestare la volontà di attribuzione del cognome. In caso di impossibilità a presentarsi congiuntamente contattare l'ufficio di stato civile.
Sedi dove poter fare la dichiarazione:
• Direzione sanitaria dell'ospedale o della casa di cura dove è avvenuta il parto
• Comune dove è avvenuto il parto
• Comune di residenza dei genitori
• Comune di residenza della madre, se il padre risiede in altro Comune
L'iscrizione anagrafica del neonato sarà nel Comune di residenza della madre.
Il Comune invia all’ Agenzia delle Entrate i dati per l'attribuzione del codice fiscale ai soli neonati.
L’Agenzia delle Entrate invia direttamente a casa il relativo tesserino. La richiesta viene effettuata d'ufficio al momento dell'iscrizione all'anagrafe del neonato.
Cosa occorre
1) attestazione di nascita rilasciata dall'ostetrica o dal medico che ha assistito il parto ovvero constatazione di avvenuto parto;
2) documento valido di identità personale (preferibilmente la carta d'identità) del dichiarante.
- Per i genitori non residenti si richiede la presentazione della carta d'identità valida ed aggiornata di entrambi, (o documento equipollente, ai sensi dell'art. 35 D.P:R. n. 445 del 28/12/2000);
- Per i genitori stranieri, non titolari di carta d'identità, occorre esibire il passaporto e/o permesso di soggiorno; se non conoscono la lingua italiana devono essere accompagnati da un traduttore.
3) Modulo Richiesta attribuzione cognome per cittadini italiani
La dichiarazione di nascita può essere resa:
Per i genitori uniti in matrimonio:
• da uno dei due genitori o da entrambi;
• da un loro procuratore speciale;
• dal medico/ostetrica che ha assistito al parto;
• da una persona che ha assistito al parto.
Per i genitori non uniti in matrimonio:
• dalla sola madre che intende riconoscere il figlio;
• dal padre e dalla madre congiuntamente, se intendono riconoscere entrambi il figlio;
• dal solo padre se la madre non intende essere nominata.
La donna che decide di non essere nominata come madre del neonato, deve manifestare la sua volontà all'Ostetrica che le presta assistenza medica, oppure, prima del parto, deve riferire la sua scelta all'Assistente Sociale della Clinica Ostetrica. La donna, così facendo, non compie un reato ma, al contrario, tutela il neonato e se stessa.
Nota bene: il figlio naturale può essere riconosciuto dai propri genitori, anche se già uniti in matrimonio con altra persona all'epoca del concepimento.
Quando fare la dichiarazione
- entro 10 giorni dalla nascita se viene resa all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di nascita o di residenza della madre;
- entro 3 giorni dalla nascita se viene resa presso la Direzione Sanitaria dell'Ospedale o della Casa di Cura in cui è avvenuta la nascita.
In quest'ultimo caso la dichiarazione di nascita sarà poi trasmessa al Comune di residenza (della madre).
Se la dichiarazione è fatta dopo più di dieci giorni dalla nascita, l'Ufficiale dello Stato Civile può riceverla solo se vengono espressamente indicate le ragioni del ritardo; del ritardo viene in ogni caso data segnalazione al Procuratore della Repubblica.
Attribuzione del nome al neonato italiano
Può essere attribuito un solo nome, che deve necessariamente corrispondere al sesso del bambino. Il nome può essere composto da più elementi onomastici, fino ad un massimo di tre; in questo caso, il nome composto verrà riportato con tutti i suoi elementi nelle certificazioni di stato civile e di anagrafe, nonché nei documenti del bambino.
Nel caso siano imposti due o più nomi separati da virgola, negli estratti e nei certificati rilasciati dall'ufficiale dello stato civile e dall'ufficiale di anagrafe verrà riportato solo il primo dei nomi (comma 2 dell'art. 35 novellato D.P.R. n.396/2000).
Attribuzione del cognome al neonato italiano
Dal 27 aprile 2022, è possibile scegliere il cognome del figlio tra quello paterno, materno o attribuire il doppio cognome nell’ordine dei medesimi concordato (sentenza della Corte Costituzionale n. 131/2022).
Al momento della dichiarazione di nascita, o dell'adozione, l'Ufficiale dello Stato civile dovrà accogliere la richiesta dei genitori che, di comune accordo, intendono attribuire il cognome scelto.
Per i figli nati nel matrimonio, i coniugi possono presentarsi davanti all'Ufficiale di Stato Civile per rendere congiuntamente la dichiarazione di scelta del cognome. In caso di impossibilità di uno dei due genitori a comparire, è necessario presentarsi muniti del modulo con la richiesta di attribuzione del cognome firmata da entrambi i genitori che manifesta la volontà all'attribuzione del cognome al figlio. Alla dichiarazione dovrà essere allegata la fotocopia di un documento d'identità valido del genitore assente.
Per i figli nati fuori dal matrimonio i genitori devono presentarsi entrambi al fine di effettuare il riconoscimento e manifestare la volontà di attribuzione del cognome. In caso di impossibilità a presentarsi congiuntamente contattare l'ufficio di stato civile.
Sedi dove poter fare la dichiarazione:
• Direzione sanitaria dell'ospedale o della casa di cura dove è avvenuta il parto
• Comune dove è avvenuto il parto
• Comune di residenza dei genitori
• Comune di residenza della madre, se il padre risiede in altro Comune
L'iscrizione anagrafica del neonato sarà nel Comune di residenza della madre.
Il Comune invia all’ Agenzia delle Entrate i dati per l'attribuzione del codice fiscale ai soli neonati.
L’Agenzia delle Entrate invia direttamente a casa il relativo tesserino. La richiesta viene effettuata d'ufficio al momento dell'iscrizione all'anagrafe del neonato.
Cosa occorre
1) attestazione di nascita rilasciata dall'ostetrica o dal medico che ha assistito il parto ovvero constatazione di avvenuto parto;
2) documento valido di identità personale (preferibilmente la carta d'identità) del dichiarante.
- Per i genitori non residenti si richiede la presentazione della carta d'identità valida ed aggiornata di entrambi, (o documento equipollente, ai sensi dell'art. 35 D.P:R. n. 445 del 28/12/2000);
- Per i genitori stranieri, non titolari di carta d'identità, occorre esibire il passaporto e/o permesso di soggiorno; se non conoscono la lingua italiana devono essere accompagnati da un traduttore.
3) Modulo Richiesta attribuzione cognome per cittadini italiani
Ufficio di competenza
Nome | Descrizione | ||||||||||
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Descrizione | Gestione del registro anagrafico, stato civile, servizio elettorale, servizio di leva | ||||||||||
Area | Settore Amministrativo | ||||||||||
Assessore | Diego Baccilieri | ||||||||||
Responsabile | Dott.ssa Sabrina Lupato | ||||||||||
Referente | Valentina Tremamunno | ||||||||||
Personale | Valentina Tremamunno, Alessandra Esposito, Immacolata Balabani | ||||||||||
Indirizzo | Piazza Eroi della Libertà, 1 | ||||||||||
Telefono |
051/6672915 (Stato civile - Anagrafe - Anagrafe canina) 051/6672916 (Stato civile - Anagrafe - Anagrafe canina) 051/6672912 (Stato civile - Anagrafe - Anagrafe canina) 051/6672910 (Servizio elettorale - Stato civile - Anagrafe) |
||||||||||
Fax |
051.4686078 |
||||||||||
anagrafe@comune.galliera.bo.it elettorale@comune.galliera.bo.it |
|||||||||||
PEC |
comune.galliera@pec.renogalliera.it |
||||||||||
Note | Mercoledì e Sabato Per appuntamento Martedì e Giovedì Accesso libero |
||||||||||
Apertura al pubblico |
|
Modulistica
- Richiesta attribuzione cognome[.pdf 268,78 Kb - 06/06/2023]
Ultimo aggiornamento pagina: 06/06/2023 12:26:02