Richiesta di separazione
Scheda del servizio
Descrizione
Con l'entrata in vigore del Decreto legge n. 132/2014 convertito con Legge 162/2014 in alternativa alle procedure giudiziali previste dal codice civile in caso di separazione e dalla legge 898/1970 in caso di divorzio, è possibile per i coniugi che intendano separarsi o divorziare consensualmente, negoziare tra di loro un accordo con l'assistenza di almeno un legale per parte o se sussistono determinate condizioni sottoscrivere tra di loro un accordo di separazione o di divorzio innanzi all'Ufficiale dello Stato Civile.
Sia l'accordo raggiunto a seguito di negoziazione assistita da avvocati, sia l'accordo sottoscritto innanzi all'Ufficiale dello Stato Civile sono equiparati ai provvedimenti giudiziali che definiscono i procedimenti di separazione personale, di cessazione degli effetti civili o di scioglimento del matrimonio, di modifica delle condizioni di separazione o di divorzio.
SEPARAZIONI E DIVORZI INNANZI ALL'UFFICIALE DI STATO CIVILE
L'art. 12 della Legge n. 162/2014 prevede, a decorrere dall'11/12/2014, la possibilità per i coniugi di comparire direttamente innanzi all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune per concludere un accordo consensuale di separazione, di divorzio o di modifica delle precedenti condizioni di separazione o di divorzio.
Competente a ricevere l'accordo è il Comune di:
- Celebrazione del matrimonio in forma civile
- Celebrazione del matrimonio in forma religiosa
- Trascrizione del matrimonio celebrato all'estero (da due cittadini italiani, o da un cittadino italiano e un cittadino straniero)
- Residenza di uno dei coniugi
Condizioni per la sottoscrizione dell'accordo:
- Tale modalità semplificata è a disposizione dei coniugi solo quando NON vi siano figli minori o figli maggiorenni portatori di handicap grave o economicamente non autosufficienti. A tale scopo vengono considerati solo i figli di entrambi i coniugi.
- Inoltre l’accordo NON potrà contenere patti di trasferimento patrimoniale (es. uso della casa coniugale, liquidazioni una tantum, ecc.), ad eccezione dell'obbligo di pagamento di un somma di denaro a titolo di assegno periodico.
- I presupposti per la proposizione della domanda di divorzio devono essere verificati in base alla nuova Legge n. 55/2015 entrata in vigore il 26 maggio 2015.
Le fasi del procedimento:
1. I coniugi devono contattare l’ufficio di stato civile per prendere appuntamento per rendere la dichiarazione di separazione consensuale;
2. Il giorno dell’appuntamento i coniugi dovranno provvedere al pagamento del diritto fisso di € 16.00 fissato , con deliberazione dei Giunta n. 4 del 04/01/2015;
3. Lo stesso giorno sarà redatto l’atto da sottoscrivere da entrambi i coniugi e sarà fissata la conferma dell’accordo di separazione non prima di 30 giorni;
4. Nel giorno prestabilito entrambi i coniugi si dovranno ripresentare innanzi all'Ufficiale di Stato Civile per confermare o meno l'accordo sottoscritto;
5. La conferma dell'accordo farà decorrere gli effetti della separazione dalla data della sua prima sottoscrizione;
6. La mancata comparizione equivarrà a mancata conferma dell'accordo;
7. Passati almeno 6 mesi dalla conferma di separazione si potrà sottoscrivere l’atto di divorzio e sarà fissata la conferma dell’accordo di divorzio non prima di 30 giorni;
8. Nel giorno prestabilito entrambi i coniugi si dovranno ripresentare innanzi all'Ufficiale di Stato Civile per confermare o meno l'accordo sottoscritto;
9. La conferma dell'accordo farà decorrere gli effetti del divorzio dalla data della sua prima sottoscrizione;
ATTENZIONE: non è possibile modificare la data della conferma dell'accordo, nemmeno per ragioni di forza maggiore. La mancata comparizione anche di uno solo dei coniugi, in ogni caso comporterà la mancata conferma dell'accordo, e per addivenire alla separazione/divorzio dovrà essere avviato un nuovo procedimento.
CONVENZIONE DI NEGOZIAZIONE ASSISTITA DA UN AVVOCATO
L’art. 6 della L. n. 162/2014 prevede la convenzione di negoziazione assistita da almeno un avvocato per parte, per le soluzioni consensuali di separazione personale, di divorzio e di modifica delle condizioni di separazione o di divorzio. Restano invariati i presupposti per la proposizione della domanda di divorzio (tre anni ininterrotti di separazione personale dei coniugi). La procedura prevede:
che l’accordo debba essere munito di nulla osta rilasciato dalla Procura della Repubblica;
• in assenza di figli minori;
• in presenza di figli maggiorenni tutti capaci, autosufficienti e non portatori di handicap grave;
che l'accordo debba essere munito di un’autorizzazione rilasciata dalla Procura della Repubblica (previa valutazione dell’interesse dei figli).
• in presenza di figli minori;
• di figli maggiorenni portatori di handicap grave;
• di figli maggiorenni non autosufficienti;
• di figli maggiorenni incapaci;
L’avvocato, una volta ottenuto il nulla osta o l’autorizzazione da parte del Pubblico Ministero, dovrà trasmettere l’accordo entro 10 giorni dalla comunicazione alle parti del provvedimento da parte del Pubblico Ministero stesso, al Comune di:
• celebrazione del matrimonio in forma civile
• celebrazione del matrimonio in forma religiosa
• trascrizione del matrimonio celebrato all’estero (da due cittadini italiani, o da un cittadino italiano e un cittadino straniero)
Il mancato inoltro dell'autorizzazione nei termini previsti, comporterà l'applicazione di una sanzione amministrativa da 2 mila a 5 mila Euro. L’accordo da inoltrare al Comune di Galliera potrà essere inviato dall'avvocato, previa apposizione della sua firma digitale:
• via pec al seguente indirizzo: comune.galliera@pec.renogalliera.it
• via e-mail al seguente indirizzo: anagrafe@comune.galliera.bo.it
DIVORZIO BREVE E REGIME PATRIMONIALE (MODIFICHE INTRODOTTE DALLA LEGGE 6/5/2015 N. 55)
Con la legge 6 maggio 2015 n. 55, art. 1 (GU n. 107 del 11/05/2015) entrata in vigore 26/05/2015 è stato introdotto il c.d. “divorzio breve”, cioè la possibilità di ottenere il divorzio dopo un breve periodo di tempo di separazione personale.
I 3 anni previsti dalla legge 898/1970 sono stati accorciati nel seguente modo:
• 12 mesi dall'avvenuta comparizione dei coniugi innanzi al presidente del tribunale nella procedura di separazione giudiziale;
• 6 mesi dalla sottoscrizione del processo verbale di separazione consensuale, purché ci sia stata l'omologazione;
• 6 mesi dalla sottoscrizione dell'accordo di separazione davanti all'Ufficiale dello Stato Civile;
• 6 mesi dalla sottoscrizione dell'accordo con l'assistenza di avvocati (Convenzione Negoziata Assistita).
La nuova legge (art. 2) ha introdotto modifiche anche al regime patrimoniale dei coniugi, prevedendo lo scioglimento della comunione legale:
• Dalla data di autorizzazione dei coniugi a vivere separatamente nel caso di separazione giudiziale (ordinanza del Presidente del Tribunale);
• Dalla data di sottoscrizione del processo verbale di separazione, purché omologato, nel caso di separazione consensuale,
Costo
Tutta la procedura ha un costo di 16,00 Euro, da pagarsi in contanti al momento della sottoscrizione dell'accordo o tramite avviso PAGOPA.
Riferimenti normativi
• Legge n. 898/1970 Disciplina dei casi di scioglimento del matrimonio (G.U. n. 306 del 03/12/1970).
• Decreto legge n. 132/2014 convertito con Legge n. 162/2014 recante misure urgenti di degiurisdizionalizzazione ed altri interventi per la definizione dell'arretrato in materia di processo civile. (G.U. n. 261 del 10-11-2014 - Supp. Ordinario n. 84).
• Circolari del Ministero dell'Interno, Dipartimento per gli affari interni e territoriali, Direzione Civile per i Servizi Demografici, n. 16 del 1° ottobre 2014, n. 19 del 28 novembre 2014 e n.6 del 24 aprile 2015
Ufficio di competenza
Nome | Descrizione | ||||||||||
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Descrizione | Gestione del registro anagrafico, stato civile, servizio elettorale, servizio di leva | ||||||||||
Area | Settore Amministrativo | ||||||||||
Assessore | Diego Baccilieri | ||||||||||
Responsabile | Dott.ssa Sabrina Lupato | ||||||||||
Referente | Valentina Tremamunno | ||||||||||
Personale | Valentina Tremamunno, Alessandra Esposito, Immacolata Balabani | ||||||||||
Indirizzo | Piazza Eroi della Libertà, 1 | ||||||||||
Telefono |
051/6672915 (Stato civile - Anagrafe - Anagrafe canina) 051/6672916 (Stato civile - Anagrafe - Anagrafe canina) 051/6672912 (Stato civile - Anagrafe - Anagrafe canina) 051/6672910 (Servizio elettorale - Stato civile - Anagrafe) |
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Fax |
051.4686078 |
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anagrafe@comune.galliera.bo.it elettorale@comune.galliera.bo.it |
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PEC |
comune.galliera@pec.renogalliera.it |
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Note | Mercoledì e Sabato Per appuntamento Martedì e Giovedì Accesso libero |
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Apertura al pubblico |
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Documenti - Normativa
- Separazione e divorzio - Informazioni[.pdf 36,91 Kb - 25/03/2020]
Ultimo aggiornamento pagina: 12/06/2023 10:03:06