Iscrizione Anagrafe Italiani Residenti all'Estero (AIRE)
Scheda del servizio
L'A.I.R.E. (Anagrafe degli Italiani Residenti all'Estero), consiste nell’'iscrizione anagrafica del cittadino italiano che si trasferisce stabilmente all'estero, affinchè non perda i diritti che a questa condizione sono connessi e possa continuare ad essere soggetto dei doveri civici che nascono dall'appartenenza alla comunità nazionale.
A chi si rivolge
- Devono iscriversi all’A.I.R.E.:
• i cittadini che trasferiscono la propria residenza all’estero per periodi superiori a 12 mesi;
• quelli che già vi risiedono, sia perché nati all’estero che per successivo acquisto della cittadinanza italiana a qualsiasi titolo.
- Non devono iscriversi all’A.I.R.E.:
• le persone che si recano all’estero per un periodo di tempo inferiore ad un anno;
• i lavoratori stagionali;
• i dipendenti di ruolo dello Stato in servizio all’estero, che siano notificati ai sensi delle Convenzioni di Vienna sulle relazioni diplomatiche e sulle relazioni consolari rispettivamente del 1961 e del 1963;
• i militari italiani in servizio presso gli uffici e le strutture della NATO dislocate all’estero.
Chi può presentare
I diretti interessati o persone da queste opportunamente delegate (art.38, comma 3-bis, d.P.R. n.445/2000)
A chi si rivolge
- Devono iscriversi all’A.I.R.E.:
• i cittadini che trasferiscono la propria residenza all’estero per periodi superiori a 12 mesi;
• quelli che già vi risiedono, sia perché nati all’estero che per successivo acquisto della cittadinanza italiana a qualsiasi titolo.
- Non devono iscriversi all’A.I.R.E.:
• le persone che si recano all’estero per un periodo di tempo inferiore ad un anno;
• i lavoratori stagionali;
• i dipendenti di ruolo dello Stato in servizio all’estero, che siano notificati ai sensi delle Convenzioni di Vienna sulle relazioni diplomatiche e sulle relazioni consolari rispettivamente del 1961 e del 1963;
• i militari italiani in servizio presso gli uffici e le strutture della NATO dislocate all’estero.
Chi può presentare
I diretti interessati o persone da queste opportunamente delegate (art.38, comma 3-bis, d.P.R. n.445/2000)
Modalità di iscrizione
L’iscrizione all’A.I.R.E. è effettuata:
• a seguito di dichiarazione resa dall’interessato all’Ufficio consolare competente del territorio entro 90 giorni dal trasferimento della residenza e comporta la contestuale cancellazione dall’Anagrafe Nazionale della Popolazione Residente (A.N.P.R.) del Comune di provenienza, la decorrenza dell'iscrizione all'AIRE e della contestuale cancellazione dall'Anagrafe del Comune, è quella della trasmissione al Consolato della dichiarazione dell'interessato;
• prima di espatriare si può rendere tale dichiarazione al Comune italiano di residenza. In tal caso, il cittadino ha l'obbligo di recarsi comunque entro 90 giorni dall'arrivo all'estero al Consolato di competenza per rendere la dichiarazione di espatrio, in tal caso la decorrenza dell'iscrizione all'AIRE e della contestuale cancellazione dall'Anagrafe del Comune, è quella della trasmissione al Comune della dichiarazione dell'interessato.
All’apposito modulo di richiesta (reperibile nei siti web degli Uffici consolari) va allegata documentazione che provi l’effettiva residenza nella circoscrizione consolare (es. certificato di residenza rilasciato dall’autorità estera, permesso di soggiorno, carta di identità straniera, bollette di utenze residenziali, copia del contratto di lavoro, ecc.).
Qualora la richiesta non sia presentata personalmente deve essere allegata una copia del documento d’identità del richiedente. L’iscrizione può anche avvenire d’ufficio, sulla base di informazioni di cui l’Ufficio consolare sia venuto a conoscenza.
L'iscrizione all'AIRE avviene anche per i cittadini italiani all'estero che non hanno mai avuto la residenza in un Comune italiano. In questi casi l'iscrizione potrà avvenire o nel Comune italiano di trascrizione dell'atto di nascita, o in quello in cui via abbiano la residenza i genitori o i figli.
L'aggiornamento dell'A.I.R.E. dipende dal cittadino.
L'interessato deve tempestivamente comunicare all’ufficio consolare:
• il trasferimento della propria residenza o abitazione;
• le modifiche dello stato civile anche per l’eventuale trascrizione in Italia degli atti stranieri (matrimonio, nascita, divorzio, morte, ecc.);
• il rientro definitivo in Italia;
• la perdita della cittadinanza italiana.
Il mancato aggiornamento delle informazioni, in particolare di quelle riguardanti il cambio di indirizzo, rende impossibile il contatto con il cittadino e il ricevimento della cartolina o del plico elettorale in caso di votazioni. È importante che il connazionale comunichi il proprio indirizzo in modo corretto e completo attenendosi alle norme postali del Paese di residenza.
L’iscrizione all’A.I.R.E. è effettuata:
• a seguito di dichiarazione resa dall’interessato all’Ufficio consolare competente del territorio entro 90 giorni dal trasferimento della residenza e comporta la contestuale cancellazione dall’Anagrafe Nazionale della Popolazione Residente (A.N.P.R.) del Comune di provenienza, la decorrenza dell'iscrizione all'AIRE e della contestuale cancellazione dall'Anagrafe del Comune, è quella della trasmissione al Consolato della dichiarazione dell'interessato;
• prima di espatriare si può rendere tale dichiarazione al Comune italiano di residenza. In tal caso, il cittadino ha l'obbligo di recarsi comunque entro 90 giorni dall'arrivo all'estero al Consolato di competenza per rendere la dichiarazione di espatrio, in tal caso la decorrenza dell'iscrizione all'AIRE e della contestuale cancellazione dall'Anagrafe del Comune, è quella della trasmissione al Comune della dichiarazione dell'interessato.
All’apposito modulo di richiesta (reperibile nei siti web degli Uffici consolari) va allegata documentazione che provi l’effettiva residenza nella circoscrizione consolare (es. certificato di residenza rilasciato dall’autorità estera, permesso di soggiorno, carta di identità straniera, bollette di utenze residenziali, copia del contratto di lavoro, ecc.).
Qualora la richiesta non sia presentata personalmente deve essere allegata una copia del documento d’identità del richiedente. L’iscrizione può anche avvenire d’ufficio, sulla base di informazioni di cui l’Ufficio consolare sia venuto a conoscenza.
L'iscrizione all'AIRE avviene anche per i cittadini italiani all'estero che non hanno mai avuto la residenza in un Comune italiano. In questi casi l'iscrizione potrà avvenire o nel Comune italiano di trascrizione dell'atto di nascita, o in quello in cui via abbiano la residenza i genitori o i figli.
L'aggiornamento dell'A.I.R.E. dipende dal cittadino.
L'interessato deve tempestivamente comunicare all’ufficio consolare:
• il trasferimento della propria residenza o abitazione;
• le modifiche dello stato civile anche per l’eventuale trascrizione in Italia degli atti stranieri (matrimonio, nascita, divorzio, morte, ecc.);
• il rientro definitivo in Italia;
• la perdita della cittadinanza italiana.
Il mancato aggiornamento delle informazioni, in particolare di quelle riguardanti il cambio di indirizzo, rende impossibile il contatto con il cittadino e il ricevimento della cartolina o del plico elettorale in caso di votazioni. È importante che il connazionale comunichi il proprio indirizzo in modo corretto e completo attenendosi alle norme postali del Paese di residenza.
La cancellazione dall'A.I.R.E. avviene:
• per iscrizione nell’Anagrafe Nazionale della Popolazione Residente (A.N.P.R.) di un Comune italiano a seguito di trasferimento dall'estero o rimpatrio;
• per morte, compresa la morte presunta giudizialmente dichiarata;
• per irreperibilità presunta, salvo prova contraria, trascorsi cento anni dalla nascita o dopo la effettuazione di due successive rilevazioni, oppure quando risulti non più valido l’indirizzo all’estero comunicato in precedenza e non sia possibile acquisire quello nuovo;
• per perdita della cittadinanza italiana.
L'A.I.R.E consente:
• di votare per elezioni politiche e referendum per corrispondenza nel Paese di residenza, e per l'elezione dei rappresentanti italiani al Parlamento Europeo nei seggi istituiti dalla rete diplomatico-consolare nei Paesi appartenenti all'U.E.;
• di ottenere il rilascio o rinnovo di documenti di identità e di viaggio, nonché certificazioni
• di rinnovare la patente di guida (solo in paesi extra U.E.)
Certificati A.I.R.E.
I cittadini italiani iscritti nell'AIRE possono richiedere i seguenti certificati anagrafici in qualunque Comune italiano:
• certificato di residenza estera;
• certificato di stato di famiglia (per i soli componenti residenti all'estero);
• certificato ed estratto di nascita, matrimonio, morte;
• certificato di stato libero (riferito alla data dell'emigrazione all'estero);
• certificato di cittadinanza (riferito alla data dell'emigrazione all'estero);
• certificato contestuale di residenza, e stato di famiglia (riferito alla data dell'emigrazione all'estero);
• certificato plurimo per matrimonio, con residenza, cittadinanza, stato libero (riferito alla data di emigrazione all'estero).
Carta d’identità elettronica (CIE)
La carta d’identità elettronica (CIE) viene rilasciata esclusivamente dagli Uffici consolari nell’Unione Europea e in Gran Bretagna, Svizzera, Norvegia, Principato di Monaco, San Marino e Santa Sede - Città del Vaticano.
La CIE potrà essere rilasciata esclusivamente ai cittadini italiani regolarmente residenti nella propria circoscrizione consolare, che siano già registrati nello schedario consolare e i cui dati anagrafici siano già presenti nella banca dati A.I.R.E. (Anagrafe degli Italiani Residenti all'Estero).
Riferimenti normativi
L. 27 ottobre 1988, n. 470
d.P.R. 30 maggio 1989, n. 323
d.Lgs. 3 febbraio 2011 n.71
Circolare del Ministero dell'interno n. 9 del 27 aprile 2012, all. 2
• per iscrizione nell’Anagrafe Nazionale della Popolazione Residente (A.N.P.R.) di un Comune italiano a seguito di trasferimento dall'estero o rimpatrio;
• per morte, compresa la morte presunta giudizialmente dichiarata;
• per irreperibilità presunta, salvo prova contraria, trascorsi cento anni dalla nascita o dopo la effettuazione di due successive rilevazioni, oppure quando risulti non più valido l’indirizzo all’estero comunicato in precedenza e non sia possibile acquisire quello nuovo;
• per perdita della cittadinanza italiana.
L'A.I.R.E consente:
• di votare per elezioni politiche e referendum per corrispondenza nel Paese di residenza, e per l'elezione dei rappresentanti italiani al Parlamento Europeo nei seggi istituiti dalla rete diplomatico-consolare nei Paesi appartenenti all'U.E.;
• di ottenere il rilascio o rinnovo di documenti di identità e di viaggio, nonché certificazioni
• di rinnovare la patente di guida (solo in paesi extra U.E.)
Certificati A.I.R.E.
I cittadini italiani iscritti nell'AIRE possono richiedere i seguenti certificati anagrafici in qualunque Comune italiano:
• certificato di residenza estera;
• certificato di stato di famiglia (per i soli componenti residenti all'estero);
• certificato ed estratto di nascita, matrimonio, morte;
• certificato di stato libero (riferito alla data dell'emigrazione all'estero);
• certificato di cittadinanza (riferito alla data dell'emigrazione all'estero);
• certificato contestuale di residenza, e stato di famiglia (riferito alla data dell'emigrazione all'estero);
• certificato plurimo per matrimonio, con residenza, cittadinanza, stato libero (riferito alla data di emigrazione all'estero).
Carta d’identità elettronica (CIE)
La carta d’identità elettronica (CIE) viene rilasciata esclusivamente dagli Uffici consolari nell’Unione Europea e in Gran Bretagna, Svizzera, Norvegia, Principato di Monaco, San Marino e Santa Sede - Città del Vaticano.
La CIE potrà essere rilasciata esclusivamente ai cittadini italiani regolarmente residenti nella propria circoscrizione consolare, che siano già registrati nello schedario consolare e i cui dati anagrafici siano già presenti nella banca dati A.I.R.E. (Anagrafe degli Italiani Residenti all'Estero).
Riferimenti normativi
L. 27 ottobre 1988, n. 470
d.P.R. 30 maggio 1989, n. 323
d.Lgs. 3 febbraio 2011 n.71
Circolare del Ministero dell'interno n. 9 del 27 aprile 2012, all. 2
Ufficio di competenza
Nome | Descrizione | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Descrizione | Gestione del registro anagrafico, stato civile, servizio elettorale, servizio di leva | ||||||||||
Area | Settore Amministrativo | ||||||||||
Assessore | Diego Baccilieri | ||||||||||
Responsabile | Dott.ssa Sabrina Lupato | ||||||||||
Referente | Valentina Tremamunno | ||||||||||
Personale | Valentina Tremamunno, Alessandra Esposito, Immacolata Balabani | ||||||||||
Indirizzo | Piazza Eroi della Libertà, 1 | ||||||||||
Telefono |
051/6672915 (Stato civile - Anagrafe - Anagrafe canina) 051/6672916 (Stato civile - Anagrafe - Anagrafe canina) 051/6672912 (Stato civile - Anagrafe - Anagrafe canina) 051/6672910 (Servizio elettorale - Stato civile - Anagrafe) |
||||||||||
Fax |
051.4686078 |
||||||||||
anagrafe@comune.galliera.bo.it elettorale@comune.galliera.bo.it |
|||||||||||
PEC |
comune.galliera@pec.renogalliera.it |
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Note | Mercoledì e Sabato Per appuntamento Martedì e Giovedì Accesso libero |
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Apertura al pubblico |
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Procedimento
Modulistica
- Dichiarazione di trasferimento estero[.pdf 75,8 Kb - 19/06/2020 - 19/09/2023]
Ultimo aggiornamento pagina: 19/09/2023 14:28:18