25 febbraio 2021
L'ordinanza regionale n. 22 del 26 febbraio 2021 dispone ulteriori misure valide dal 27 febbraio al 14 marzo esteso a tutta la Città Metropolitana di Bologna.
Queste in sintesi le restrizioni (ulteriori rispetto a quelle già in vigore per la zona arancione) previste dall’ordinanza regionale valide fino al 14 marzo e le FAQ specifiche per la zona ARANCIONE SCURO.
Queste in sintesi le restrizioni (ulteriori rispetto a quelle già in vigore per la zona arancione) previste dall’ordinanza regionale valide fino al 14 marzo e le FAQ specifiche per la zona ARANCIONE SCURO.
- SPOSTAMENTI
È vietato ogni spostamento in entrata e in uscita dai territori dei comuni, nonché all’interno dei medesimi territori, salvo che per gli spostamenti motivati da comprovate esigenze lavorative o situazioni di necessità ovvero per motivi di salute.
Sono comunque consentiti gli spostamenti, anche verso altri comuni, qualora strettamente necessari ad assicurare lo svolgimento della didattica in presenza nei limiti in cui la stessa è consentita.
È sempre consentito il rientro presso il proprio domicilio, abitazione o residenza.
Il transito sui territori dei comuni è consentito qualora necessario a raggiungere ulteriori territori non soggetti a restrizioni negli spostamenti o nei casi in cui gli spostamenti sono consentiti ai sensi della vigente normativa nazionale in materia di contenimento dell'emergenza epidemiologica da COVID-19.
Non sono consentiti gli spostamenti verso altre abitazioni private.
Non sono consentiti gli spostamenti dai comuni con popolazione non superiore a 5.000 abitanti (previsti e disciplinati dall’art. 2 del decreto-legge n. 15 del 23 febbraio 2021).
Sono comunque consentiti gli spostamenti, anche verso altri comuni, qualora strettamente necessari ad assicurare lo svolgimento della didattica in presenza nei limiti in cui la stessa è consentita.
È sempre consentito il rientro presso il proprio domicilio, abitazione o residenza.
Il transito sui territori dei comuni è consentito qualora necessario a raggiungere ulteriori territori non soggetti a restrizioni negli spostamenti o nei casi in cui gli spostamenti sono consentiti ai sensi della vigente normativa nazionale in materia di contenimento dell'emergenza epidemiologica da COVID-19.
Non sono consentiti gli spostamenti verso altre abitazioni private.
Non sono consentiti gli spostamenti dai comuni con popolazione non superiore a 5.000 abitanti (previsti e disciplinati dall’art. 2 del decreto-legge n. 15 del 23 febbraio 2021).
- SPORT
Sono sospese tutte le attività sportive di base e l'attività motoria in genere anche se svolte all’aperto presso centri e circoli sportivi, pubblici e privati.
Sono altresì sospesi tutti gli eventi e le competizioni organizzati dagli enti di promozione sportiva.
È consentito svolgere individualmente attività motoria in prossimità della propria abitazione purché comunque nel rispetto della distanza di almeno un metro da ogni altra persona e con obbligo di utilizzo di dispositivi di protezione delle vie respiratorie; è altresì consentito lo svolgimento di attività sportiva esclusivamente all’aperto e in forma individuale.
Sono altresì sospesi tutti gli eventi e le competizioni organizzati dagli enti di promozione sportiva.
È consentito svolgere individualmente attività motoria in prossimità della propria abitazione purché comunque nel rispetto della distanza di almeno un metro da ogni altra persona e con obbligo di utilizzo di dispositivi di protezione delle vie respiratorie; è altresì consentito lo svolgimento di attività sportiva esclusivamente all’aperto e in forma individuale.
- MUSEI E BIBLIOTECHE
- SCUOLA E UNIVERSITÀ
Tutte le altre attività scolastiche e didattiche si svolgono esclusivamente con modalità a distanza.
Resta salva la possibilità di svolgere attività in presenza qualora sia necessario l’uso di laboratori o in ragione di mantenere una relazione educativa che realizzi l’effettiva inclusione scolastica degli alunni con disabilità e con bisogni educativi speciali.
È sospesa la frequenza delle attività formative e curriculari delle Università e delle Istituzioni di alta formazione artistica musicale e coreutica, fermo in ogni caso il proseguimento di tali attività a distanza.
I corsi per i medici in formazione specialistica, i corsi di formazione specifica in
medicina generale, nonché le attività dei tirocinanti delle professioni sanitarie e le altre attività, didattiche o curriculari, eventualmente individuate dalle Università, sentito il Comitato Universitario Regionale di riferimento, possono proseguire, laddove necessario, anche in modalità in presenza.
- TAMPONE DI CONTROLLO
- LAVORO
Queste le misure previste per le zone arancioni ancora valide
Attività commerciali
• Aperte le attività al dettaglio a condizione che sia assicurato, oltre alla distanza interpersonale di almeno un metro, che gli ingressi avvengano in modo dilazionato e che venga impedito di sostare all'interno dei locali più del tempo necessario all'acquisto dei beni
• nelle giornate festive e prefestive sono chiusi gli esercizi commerciali presenti all'interno dei mercati e dei centri commerciali, gallerie commerciali, parchi commerciali ed altre strutture ad essi assimilabili, a eccezione delle farmacie, parafarmacie, presidi sanitari, punti vendita di generi alimentari, di prodotti agricoli e florovivaistici, tabacchi, edicole e librerie.
Bar, ristoranti, gelaterie, pasticcerie
• Sono sospese le attività dei servizi di ristorazione (fra cui bar, pub, ristoranti, gelaterie, pasticcerie).
• È consentita la ristorazione con consegna a domicilio nel rispetto delle norme igienico-sanitarie sia per l'attività di confezionamento che di trasporto.
• La ristorazione con asporto è consentita fino alle ore 18 per i bar (esercizi che svolgono come attività prevalente una di quelle identificate dai codici ATECO 56.3 e 47.25) e fino alle 22 per i ristoranti, con divieto di consumazione sul posto o nelle adiacenze.
Trasporto
• a bordo dei mezzi pubblici del trasporto locale e del trasporto ferroviario regionale, con esclusione del trasporto scolastico dedicato, è consentito un coefficiente di riempimento non superiore al 50 per cento.
Impianti sciistici
Sono chiusi gli impianti nei comprensori sciistici; possono essere utilizzati solo da parte di atleti professionisti e non professionisti, riconosciuti di interesse nazionale dal Comitato olimpico nazionale italiano (CONI), dal Comitato Italiano Paralimpico (CIP) e/o dalle rispettive federazioni per permettere la preparazione finalizzata allo svolgimento di competizioni sportive nazionali e internazionali o lo svolgimento di tali competizioni.
Sport, palestre, piscine
• Sono sospese le attività di palestre, piscine, centri natatori..
• Lo svolgimento degli sport di contatto (il cui elenco è stato definito con provvedimento del Ministro dello Sport) è sospeso; sono altresì sospese l’attività sportiva dilettantistica di base, le scuole e l’attività formativa di avviamento relative agli sport di contatto nonché tutte le gare, le competizioni e le attività connesse agli sport di contatto, anche se aventi carattere ludico-amatoriale.
Teatri, cinema, spettacoli, eventi
• sono sospesi gli spettacoli aperti al pubblico in sale teatrali, sale da concerto, sale cinematografiche e in altri spazi anche all'aperto.
• Sono vietate le fiere di qualunque genere, le sagre e eventi analoghi.
Musei, biblioteche
• Sono sospesi le mostre e i servizi di apertura al pubblico di musei, biblioteche e degli altri istituti e luoghi della cultura ad eccezione delle biblioteche dove i relativi servizi sono offerti su prenotazione e degli archivi.
Sale da ballo, discoteche e feste
• restano comunque sospese le attività che abbiano luogo in sale da ballo e discoteche e locali assimilati, all'aperto o al chiuso. Sono vietate le feste nei luoghi al chiuso e all’aperto, ivi comprese quelle conseguenti alle cerimonie civili e religiose. Con riguardo alle abitazioni private, è fortemente raccomandato di non ricevere persone diverse dai conviventi, salvo che per esigenze lavorative o situazioni di necessità e urgenza. Sono vietate le sagre, le fiere di qualunque genere e gli altri analoghi eventi.
Sale giochi
• sono sospese le attività di sale giochi, sale scommesse, sale bingo e casinò, anche se svolte all’interno di locali adibiti ad attività differente.
Convegni e congressi
• sono sospesi i convegni, i congressi e gli altri eventi, ad eccezione di quelli che si svolgono con modalità a distanza; tutte le cerimonie pubbliche si svolgono nel rispetto dei protocolli e linee guida vigenti e in assenza di pubblico; nell'ambito delle pubbliche amministrazioni le riunioni si svolgono in modalità a distanza, salvo la sussistenza di motivate ragioni; è fortemente raccomandato svolgere anche le riunioni private in modalità a distanza.
Luoghi di culto e funzioni religiose
• L'accesso ai luoghi di culto avviene con misure organizzative tali da evitare assembramenti di persone, tenendo conto delle dimensioni e delle caratteristiche dei luoghi, e tali da garantire ai frequentatori la possibilità di rispettare la distanza tra loro di almeno un metro.
• Le funzioni religiose con la partecipazione di persone si svolgono nel rispetto dei protocolli sottoscritti dal Governo e dalle rispettive confessioni.
• Sono vietate le feste conseguenti alle cerimonie civili o religiose.
• In Emilia-Romagna è consentita l'apertura dei cimiteri. Orari di apertura e modalità di accesso sono definiti dalle amministrazioni comunali territorialmente competenti.
Resta l’obbligo di indossare la mascherina nei luoghi al chiuso diversi dalle abitazioni private e in tutti i luoghi all'aperto a eccezione dei casi in cui, per le caratteristiche dei luoghi o per le circostanze di fatto, sia garantita in modo continuativo la condizione di isolamento rispetto a persone non conviventi.
Attività commerciali
• Aperte le attività al dettaglio a condizione che sia assicurato, oltre alla distanza interpersonale di almeno un metro, che gli ingressi avvengano in modo dilazionato e che venga impedito di sostare all'interno dei locali più del tempo necessario all'acquisto dei beni
• nelle giornate festive e prefestive sono chiusi gli esercizi commerciali presenti all'interno dei mercati e dei centri commerciali, gallerie commerciali, parchi commerciali ed altre strutture ad essi assimilabili, a eccezione delle farmacie, parafarmacie, presidi sanitari, punti vendita di generi alimentari, di prodotti agricoli e florovivaistici, tabacchi, edicole e librerie.
Bar, ristoranti, gelaterie, pasticcerie
• Sono sospese le attività dei servizi di ristorazione (fra cui bar, pub, ristoranti, gelaterie, pasticcerie).
• È consentita la ristorazione con consegna a domicilio nel rispetto delle norme igienico-sanitarie sia per l'attività di confezionamento che di trasporto.
• La ristorazione con asporto è consentita fino alle ore 18 per i bar (esercizi che svolgono come attività prevalente una di quelle identificate dai codici ATECO 56.3 e 47.25) e fino alle 22 per i ristoranti, con divieto di consumazione sul posto o nelle adiacenze.
Trasporto
• a bordo dei mezzi pubblici del trasporto locale e del trasporto ferroviario regionale, con esclusione del trasporto scolastico dedicato, è consentito un coefficiente di riempimento non superiore al 50 per cento.
Impianti sciistici
Sono chiusi gli impianti nei comprensori sciistici; possono essere utilizzati solo da parte di atleti professionisti e non professionisti, riconosciuti di interesse nazionale dal Comitato olimpico nazionale italiano (CONI), dal Comitato Italiano Paralimpico (CIP) e/o dalle rispettive federazioni per permettere la preparazione finalizzata allo svolgimento di competizioni sportive nazionali e internazionali o lo svolgimento di tali competizioni.
Sport, palestre, piscine
• Sono sospese le attività di palestre, piscine, centri natatori..
• Lo svolgimento degli sport di contatto (il cui elenco è stato definito con provvedimento del Ministro dello Sport) è sospeso; sono altresì sospese l’attività sportiva dilettantistica di base, le scuole e l’attività formativa di avviamento relative agli sport di contatto nonché tutte le gare, le competizioni e le attività connesse agli sport di contatto, anche se aventi carattere ludico-amatoriale.
Teatri, cinema, spettacoli, eventi
• sono sospesi gli spettacoli aperti al pubblico in sale teatrali, sale da concerto, sale cinematografiche e in altri spazi anche all'aperto.
• Sono vietate le fiere di qualunque genere, le sagre e eventi analoghi.
Musei, biblioteche
• Sono sospesi le mostre e i servizi di apertura al pubblico di musei, biblioteche e degli altri istituti e luoghi della cultura ad eccezione delle biblioteche dove i relativi servizi sono offerti su prenotazione e degli archivi.
Sale da ballo, discoteche e feste
• restano comunque sospese le attività che abbiano luogo in sale da ballo e discoteche e locali assimilati, all'aperto o al chiuso. Sono vietate le feste nei luoghi al chiuso e all’aperto, ivi comprese quelle conseguenti alle cerimonie civili e religiose. Con riguardo alle abitazioni private, è fortemente raccomandato di non ricevere persone diverse dai conviventi, salvo che per esigenze lavorative o situazioni di necessità e urgenza. Sono vietate le sagre, le fiere di qualunque genere e gli altri analoghi eventi.
Sale giochi
• sono sospese le attività di sale giochi, sale scommesse, sale bingo e casinò, anche se svolte all’interno di locali adibiti ad attività differente.
Convegni e congressi
• sono sospesi i convegni, i congressi e gli altri eventi, ad eccezione di quelli che si svolgono con modalità a distanza; tutte le cerimonie pubbliche si svolgono nel rispetto dei protocolli e linee guida vigenti e in assenza di pubblico; nell'ambito delle pubbliche amministrazioni le riunioni si svolgono in modalità a distanza, salvo la sussistenza di motivate ragioni; è fortemente raccomandato svolgere anche le riunioni private in modalità a distanza.
Luoghi di culto e funzioni religiose
• L'accesso ai luoghi di culto avviene con misure organizzative tali da evitare assembramenti di persone, tenendo conto delle dimensioni e delle caratteristiche dei luoghi, e tali da garantire ai frequentatori la possibilità di rispettare la distanza tra loro di almeno un metro.
• Le funzioni religiose con la partecipazione di persone si svolgono nel rispetto dei protocolli sottoscritti dal Governo e dalle rispettive confessioni.
• Sono vietate le feste conseguenti alle cerimonie civili o religiose.
• In Emilia-Romagna è consentita l'apertura dei cimiteri. Orari di apertura e modalità di accesso sono definiti dalle amministrazioni comunali territorialmente competenti.
Resta l’obbligo di indossare la mascherina nei luoghi al chiuso diversi dalle abitazioni private e in tutti i luoghi all'aperto a eccezione dei casi in cui, per le caratteristiche dei luoghi o per le circostanze di fatto, sia garantita in modo continuativo la condizione di isolamento rispetto a persone non conviventi.
Sono esonerati:
a) le persone che stanno svolgendo attività sportiva;
b) i bambini di età inferiore ai sei anni;
c) le persone con patologie o disabilità incompatibili con l'uso della mascherina, nonché per coloro che per interagire con questi soggetti versino nella stessa incompatibilità.
È fortemente raccomandato l'uso dei dispositivi di protezione delle vie respiratorie anche all'interno delle abitazioni private in presenza di persone non conviventi.
a) le persone che stanno svolgendo attività sportiva;
b) i bambini di età inferiore ai sei anni;
c) le persone con patologie o disabilità incompatibili con l'uso della mascherina, nonché per coloro che per interagire con questi soggetti versino nella stessa incompatibilità.
È fortemente raccomandato l'uso dei dispositivi di protezione delle vie respiratorie anche all'interno delle abitazioni private in presenza di persone non conviventi.
Allegati
- SCARICA IL MODULO DELL'AUTODICHIARAZIONE[.pdf 407,94 Kb - 25/02/2021]
Link
A cura di
Nome | Descrizione | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Descrizione | Gestione dei rapporti tra l'Amministrazione e i Servizi comunali. Conservazione degli atti di delibera e determina | ||||||||||
Area | Settore Amministrativo | ||||||||||
Assessore | Diego Baccilieri | ||||||||||
Responsabile | Dott. ssa Sabrina Lupato | ||||||||||
Referente | Daniela Zanotti | ||||||||||
Personale | Daniela Zanotti, Valentina Tremamunno | ||||||||||
Indirizzo | Piazza Eroi della Libertà, 1 | ||||||||||
Telefono |
051.6672913 (segreteria generale e segreteria del Sindaco - protocollo - notifiche - caccia) 051.6672911 (centralino) 051.6672912 (segreteria generale e segreteria del Sindaco - protocollo - notifiche - caccia) 051.6672910 (segreteria generale - protocollo) |
||||||||||
Fax |
051.4686078 |
||||||||||
segreteria@comune.galliera.bo.it protocollo@comune.galliera.bo.it |
|||||||||||
PEC |
comune.galliera@pec.renogalliera.it |
||||||||||
Note | Per appuntamento | ||||||||||
Apertura al pubblico |
|