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La Direzione Operativa Infrastrutture Territoriale Bologna di Rete Ferroviaria Italiana rammenta che l’attività di contenimento della vegetazione lungo le linee ferroviarie riveste un ruolo essenziale nella prevenzione di interferenze che potrebbero compromettere la sicurezza dell’esercizio ferroviario. A tal proposito, secondo quanto previsto dagli art. 38, 52, 55, 56 e 63 del DPR 753/1980, che disciplinano la separazione delle proprietà laterali dalla sede ferroviaria ai fini della tutela della sicurezza dell’esercizio, con particolare riferimento al tema delle distanze di sicurezza che devono essere rispettate tra la vegetazione e la sede ferroviaria, si sottolinea che è fondamentale che le proprietà confinanti con quella ferroviaria effettuino una valutazione accurata della presenza di piante ad alto fusto potenzialmente pericolose che, in caso di maltempo (vento, neve, ecc.), potrebbero cadere sulla sede ferroviaria o sui fili in tensione.Pertanto, in conformità all’art. 52 del DPR 753/1980 e al decreto 81/2008 - allegato IX, si richiede che vengano messe in atto le opportune misure, dove necessario, allo scopo di assicurare che non crescano piante ad una distanza inferiore di 6 metri dalla più vicina rotaia, che nessun ramosi trovi a meno di 3 metri dai cavi in tensione e che l’altezza degli alberi prossimi alla linea ferroviaria non superi la distanza tra il tronco e la più vicina rotaia, aumentata di due metri.L’avvio delle eventuali attività di intervento dovrà essere concordato con la nostra struttura, contattandoci ai recapiti indicati di seguito:
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Ultimo aggiornamento: 10-12-2025, 17:10

